Comune di Sommacampagna (VR)

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Statuto comunale

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Statuto comunale in formato Acrobat
 
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Comune

1. Il Comune di Sommacampagna è ente autonomo dotato di potestà statutaria e regolamentare e fornito di autonomia organizzativa, amministrativa, e finanziaria ed è, altresì, titolare di propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

2. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, del proprio statuto e dei propri regolamenti.

3. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l’osservanza delle norme di cui all’art. 133 della Costituzione.

ART. 2
Stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il Comune ha come proprio segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 11.9.1931 del Presidente del Consiglio dei Ministri ed inscritto nel Libro Araldico degli enti morali.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 9.4.1931 del Re D’Italia Vittorio Emanuele III.

3. Nell’uso del gonfalone si osservano le norme in vigore.

4. Le caratteristiche e l’uso dello stemma e della bandiera decorata del Comune sono disciplinati dal regolamento.

ART. 3
Territorio

1. Il Comune di Sommacampagna comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1128, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune e dei suoi organi istituzionali, e le frazioni di Caselle e di Custoza.

ART. 4
Finalità

1. Il Comune di Sommacampagna rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale, indirizzandolo verso obiettivi di progresso civile e democratico, in collaborazione con le libere forme associative ed i gruppi sociali intermedi in cui la Comunità si articola.

2. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita, inoltre, quelle delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia. Si avvale della propria autonomia, nel rispetto della legislazione statale e regionale, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei propri fini istituzionali.

3. Il Comune assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell’amministrazione, la famiglia come cellula fondamentale della Comunità anche nel suo rapporto con il territorio, sostenendone l’impegno formativo, educativo ed assistenziale, riconoscendola come luogo di trasmissione di valori umani e sociali e punto di riferimento per minori, anziani, ammalati e diversamente abili.

4. Il Comune ispira la propria azione ai principi della pari dignità sociale tra tutti i cittadini. Opera per il completo sviluppo della persona umana. Ispira, inoltre, la propria azione: alla tutela della vita umana dal concepimento alla morte; alla valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura, dell'educazione e della formazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; alla garanzia del diritto allo studio, alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione e alla parità scolastica. Il Comune, inoltre, promuove politiche finalizzate a favorire la permanenza della persona diversamente abile e dell'anziano nella propria famiglia.

5. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; tutela e valorizza l'identità culturale e storica tipica della comunità locale; promuove la salvaguardia del territorio con una politica ecologica rivolta a prevenire e a eliminare le fonti di inquinamento ed ad assicurare una migliore qualità della vita; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali, tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico. Il Comune si impegna a valorizzare la vocazione agricola del proprio territorio e la tutela delle zone collinari e dei corsi d’acqua, favorendo altresì la promozione turistica del territorio stesso.

6. Il Comune favorisce lo sviluppo delle attività produttive, promuove l’organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione; promuove per tutti i cittadini il godimento dei servizi sociali, con particolare riguardo alla salute, all’assistenza, all’abitazione, all’istruzione, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative; favorisce il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione; promuove iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali e linguistiche della comunità locale; assume iniziative idonee a consentire l’integrazione degli immigrati nella comunità locale e a promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, garantendo ad essi i servizi sociali.

7. Il Comune riconosce, quale metodo informatore della propria azione amministrativa, il principio di sussidiarietà e a tal fine promuove lo svolgimento dei servizi pubblici locali anche attraverso soggetti no profit.

8. Il Comune, secondo i principi e con le modalità prevista dalla legislazione vigente, adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Assicura, di norma, la presenza di uomini e donne nella Giunta, negli altri organi collegiali del Comune, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti. Istituisce il comitato pari opportunità dell'Ente.

9. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all’amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa; favorisce l’attività e promuove la collaborazione delle associazioni di volontariato; assicura a tutti l’informazione sulla propria attività e favorisce l’accesso di cittadini e associazioni alle strutture a ai servizi dell’Ente.

10. Il Consiglio Comunale individua tutte le misure idonee ad incentivare l'interesse dei minori nei riguardi dell'attività amministrativa del Comune stesso, anche istituendo il Consiglio Comunale dei ragazzi attraverso l'approvazione di apposito regolamento.

11. Per il conseguimento delle proprie finalità il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

12. Il Comune, nell’ambito dei poteri di autonomia organizzativa e di intervento conferitigli dalla legge, anche in collaborazione con le strutture pubbliche, statali, regionali e provinciali a ciò preposte, assicura ai propri cittadini condizioni di sicurezza nella vita sociale e sul lavoro, di tutela della salute individuale e collettiva e di salvaguardia dalle calamità.

13. Il Comune, nell’ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta Europea dell’autonomia locale ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, con città di tutto il mondo, legami con esse di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

ART. 5
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione di tutte le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni dirigenziali, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 6
Organi di governo e gestionali

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

2. Sono organi gestionali del Comune: il Segretario Generale, il Direttore Generale, i responsabili dei servizi e uffici comunali.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7
Elezione, composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione e alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione dei nuovi consiglieri eletti limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di legge.

ART. 8
Competenze e norme generali di funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è organo rappresentativo della comunità di Sommacampagna, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta.

2. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data della proclamazione, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Annualmente, di preferenza in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, apportando ad esse eventuali integrazioni o adeguamenti, sulla base delle esigenze che dovessero emergere e secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Per le sessioni consiliari l'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con il relativo elenco, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

4. La convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in quest.ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite comunicazione scritta contenente le questioni da trattare, da farsi pervenire a ciascun Consigliere presso il domicilio eletto nel territorio del Comune. Di tale convocazione verrà data notizia alla popolazione, anche a mezzo di pubblici manifesti.

6. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta secondo le modalità previste dalla legge.

7. Alle sedute del Consiglio Comunale sono invitati, con diritto di parola, gli assessori in carica che non rivestono lo status di consiglieri

8 .Salvo i casi previsti dallo Statuto e dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

9 .In casi di particolare importanza, il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta aperta con la partecipazione ed il diritto di parola di rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni e singoli cittadini.

10.Nei confronti dei rappresentanti del Consiglio può essere proposta, dai gruppi consiliari che hanno votato il rappresentante stesso, una mozione di sfiducia. In caso di approvazione, a maggioranza dei consiglieri assegnati, di tale mozione, i rappresentanti del Consiglio cessano dalla carica e si provvede nella stessa seduta alla loro sostituzione.

11.Le attribuzioni del Consiglio sono previste dalla legge e non possono essere delegate ad altri organi.

12.I mezzi di informazione del Comune devono assicurare adeguata divulgazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle diverse posizioni.

13.Alla destra del Presidente del Consiglio, oltre al gonfalone del Comune, devono essere esposte in buono stato e ben visibili la bandiera dell'Europa, della Repubblica e della Regione.

ART. 9
Commissioni Comunali

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni elette nel suo seno con criteri proporzionali, nei termini stabiliti dal regolamento.

2. Deve essere assicurata la presenza di ciascun gruppo consiliare all'interno di ciascuna commissione.

3. Il numero delle commissioni, la durata e l'ambito delle loro competenze, vengono stabiliti dal Consiglio Comunale. I criteri di funzionamento, la pubblicità delle sedute, le modalità di votazione e la dotazione di personale del Comune per le funzioni di segreteria sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

4. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri computando il Sindaco, può istituire al proprio interno Commissioni consiliari con funzioni di controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Alla presidenza delle Commissioni di cui al comma precedente è nominato il Consigliere appartenente alla minoranza che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

6. Le Commissioni di cui al comma 4 operano nell'ambito del mandato affidatogli, si avvalgono delle strutture e del personale dell'ente messi a loro disposizione, e cessano allo scadere del termine fissato nella deliberazione istitutiva. Hanno il potere di acquisire informazioni dagli amministratori e dai funzionari.

7. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina i poteri e le ulteriori modalità di funzionamento delle Commissioni previste dal presente articolo, e delle Commissioni di indagine sull'attività amministrativa, eventualmente istituite.

ART. 10
Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Il regolamento del consiglio disciplina l'eventuale costituzione di gruppi misti.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più anziano di età e ciò sino ad eventuale e diversa designazione.

3. La conferenza dei Capigruppo è l’organo consultivo del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede.

ART. 11
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. L’esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo le modalità dettate dalla normativa vigente, e diritto di presentare interrogazioni e mozioni secondo le procedure stabilite dal regolamento.

7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

ART. 12
Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la seduta di prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 13
Assenze dalle sedute e decadenza dalla carica

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro i dieci giorni successivi alla stessa.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificazione, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, ad istanza di un qualunque elettore del Comune.

3. La comunicazione di avvio del procedimento deve essere notificata in forma amministrativa al Consigliere interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica.

4. La proposta di decadenza è sottoposta all'esame del Consiglio entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. La deliberazione di decadenza è adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, calcolando anche il Sindaco.

6. Copia per estratto della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

ART. 14
Presidenza delle sedute consiliari

1. Presiede l’adunanza del Consiglio il Sindaco ed in caso di sua assenza od impedimento il Vice Sindaco. In caso di assenza od impedimento di entrambi l’Assessore più anziano di età, con esclusione degli assessori esterni.

2. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, garantisce autonomia e funzionamento dell'assemblea, assicurando l'effettivo rispetto dei diritti di ciascun consigliere. Ha facoltà di sospendere e sciogliere
l’adunanza.

3. Può, nel corso delle adunanze consiliari, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

ART. 15
Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna votazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza assoluta dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Il Consigliere che, nelle votazioni palesi, dichiara di astenersi dal voto, è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e ai fini della validità della votazione.

4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. Per le nomine e le designazioni di cui all’art. 42, lett. m, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.

6. Salvo diverse disposizioni di legge, in tali nomine, ciascun Consigliere potrà indicare un solo nominativo.

7. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 16
Verbalizzazione delle sedute e sottoscrizione dei verbali.

1. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Generale, il quale ne cura la redazione anche avvalendosi di altri dipendenti con le modalità previste dal regolamento del Consiglio. Tali verbali sono pubblicati all'albo pretorio.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, lo sostituisce il Vice Segretario, ove nominato o in caso di assenza o impedimento anche di questi, un funzionario designato dal Sindaco.

3. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri ad esercitare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l’obbligo di farne espressa menzione nel verbale, specificandone i motivi.

4. Il processo verbale indica i punti principali della discussione con la sintesi degli interventi dei consiglieri e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. E. fatta salva la possibilità per ciascun consigliere di proporre eventuali integrazioni e/o rettifiche al verbale, relativamente all'effettivo intervento dallo stesso attuato nel corso della seduta consiliare.

5. I gruppi consiliari ed ogni consigliere hanno diritto che nel verbale si faccia risultare il loro voto ed i motivi del medesimo, nonché hanno il diritto di chiedere durante la seduta la verbalizzazione integrale del loro intervento. Le sedute consiliari sono registrate su supporti magnetici o digitali che costituiscono mero ausilio all'attività della verbalizzazione. Ogni consigliere comunale ha diritto di chiedere copia di tali supporti. Le registrazioni devono essere conservate a cura del Segretario Generale per la durata del mandato amministrativo cui si riferiscono le sedute consiliari.

6. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione dei verbali delle deliberazioni e di inserimento in essi delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.

CAPO III
IL SINDACO

ART. 17
Il Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione comunale e ufficiale di governo, ed ha la rappresentanza legale del Comune.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale se nominato, e ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

5. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

6. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

7. Spetta al Sindaco, oltre l'esercizio delle competenze attribuitegli dalla legge e da altri articoli dello statuto:

a) formulare gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune;
b) nominare gli Assessori e tra essi il Vice-Sindaco, e coordinarne l'attività;
c) revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
d) distribuire le materie sulle quali la Giunta deve deliberare tra i membri della Giunta stessa, in relazione alle funzioni individuate nel documento programmatico e alle deleghe rilasciate;
e) concordare con la Giunta il contenuto di dichiarazioni che impegnino la politica generale del Comune;
f) verificare lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio adottando gli strumenti opportuni;
g) conferire la procura alle liti, rappresentare in giudizio il Comune o delegare il funzionario responsabile del servizio, a seguito di apposita deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione a stare in giudizio;
h) provvedere, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alle designazioni e alle revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio;
i) informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di protezione civile e raccordandosi con i competenti organi statali, regionali e provinciali nonché con le associazioni locali.


8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e della Regione, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio del Comune, concordandone le modalità con i responsabili competenti per territorio delle rispettive amministrazioni tenendo, peraltro, conto delle esigenze della popolazione locale.

9. Il Sindaco nomina il Segretario generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

10.Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare il Direttore generale, le cui competenze sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

11.Il Sindaco, in caso di improrogabile necessità ed urgenza, può sostituirsi alla Giunta Comunale nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza, con esclusione delle variazioni di bilancio, adottando motivato atto da sottoporre alla ratifica della Giunta nella prima seduta utile.

12.Il Sindaco può, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale, demandare l'adozione di provvedimenti di competenza di un responsabile di ufficio o servizio al Segretario generale o ad altro responsabile. Può, inoltre, avocare a sé, per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente individuati nel provvedimento di avocazione, gli atti di competenza dirigenziale, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 18
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare parte delle sue funzioni ai singoli assessori o consiglieri.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli organi di governo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, essendo la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Il Sindaco può revocare o modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di cui sopra ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, e comunicate al consiglio.

ART. 19
Durata in carica

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 20
Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione è depositata presso l'ufficio del Segretario Generale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia determina anche la decadenza dei rappresentanti del Comune, nominati dal Sindaco presso enti, aziende e istituzioni, che restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del Sindaco neo eletto.

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

ART. 21
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di sette assessori, di cui uno con la qualifica di Vice Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco in rapporto alle necessità organizzative dell'Ente.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede la Giunta il Vice-sindaco. In caso di assenza del Vice-sindaco, presiede la Giunta l'Assessore più anziano di età.

4. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere il numero di tre.

5. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 22
Incompatibilità e divieti

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Non sussiste ineleggibilità o incompatibilità tra la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale e lo svolgimento di funzioni o l'attribuzione di incarichi presso società di capitali, enti, aziende, consorzi ed istituzioni nei casi in cui lo scopo della società coincida con interessi primari della collettività locale.

4. Non costituiscono parimenti cause di ineleggibilità e di incompatibilità gli incarichi o le funzioni conferite al Sindaco, all'Assessore o al Consigliere comunale presso fondazioni o associazioni le cui finalità siano di interesse pubblico della collettività locale.

5. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori suddetti in ragione del loro mandato, come da commi precedenti, costituiscono esimenti alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art.67 del D. Lgs 18-8-2000, n.267.

6. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

ART. 23
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall’articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono tuttavia essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione

8. Il Segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta, e cura la verbalizzazione delle deliberazioni, che devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

ART. 24
Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
b) compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio o ricadano nelle competenze, previste da leggi o dallo statuto, del Sindaco;
c) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
d) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
e) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio

ART. 25
Deliberazioni d’urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in casi d’urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica dell'organo consiliare entro i 60 giorni seguenti, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla Giunta Comunale, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 26
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Il Comune approva il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune, fermo restando l’adempimento previsto dal comma 4 dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l’esercizio più ampio possibile.

3. L’Amministrazione deve dare la più completa informazione possibile della propria attività.

4. L’informazione può avvenire con manifesti, bollettini informativi, pubblici dibattiti, strumenti informatici, pubblicazioni periodiche e altri mezzi.

ART. 27
Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, riconosce, valorizza e agevola le libere forme associative titolari di interessi collettivi, in applicazione del principio di sussidiarietà cui è ispirata l'azione amministrativa.

2. Il Comune favorisce mediante appositi programmi di intervento, contributi finanziari, disponibilità di strutture ed altri mezzi, lo sviluppo e l'attività delle forme associative e di volontariato in generale.

3. Sono considerate di particolare interesse le associazioni che operano nei settori educativo-formativo, culturale, sociale, assistenziale e sanitario, dell'ambiente, dello sport e del tempo libero

4. La consultazione degli organismi associativi avviene, almeno una volta all’anno, da parte della Giunta Comunale, in fase di redazione del bilancio comunale.

5. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell’associazionismo negli organi partecipativi e consultivi comunali; assicura l’accesso alle strutture e ai servizi.

6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell’associazionismo.

7. Le forme associative destinatarie di interventi, contributi e sovvenzioni devono presentare progetti operativi corredati dal bilancio preventivo e dal bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il Consiglio comunale stabilisce i criteri generali di assegnazione delle provvidenze.

ART. 28
Consultazione della popolazione del Comune

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale. La consultazione può riguardare anche gli utenti dei servizi locali erogati nel Comune, in merito alla qualità del servizio stesso e alla scelta di nuove forme di gestione.

3. La consultazione su temi di interesse generale può, inoltre, essere richiesta da almeno il 10 per cento degli elettori residenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. La consultazione riguarda o l’intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una Frazione, oppure singole categorie o gruppi sociali.

5. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica della stessa.

6. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

7. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, comunali e circoscrizionali

ART. 29
Referendum

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum, che non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.

3. Prima della raccolta delle firme i cittadini proponenti dovranno sottoporre la dicitura del quesito al Consiglio Comunale, che valuta l’ammissibilità e la chiarezza del quesito.

4. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:

- tributi e tariffe;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;

5. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

6. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto, entro 150 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità, da 800 cittadini elettori residenti, con firme autenticate.

7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

8. Entro trenta giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, che dovrà farne oggetto di discussione, e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

9. L’attuazione del referendum è disciplinata da apposito regolamento.

ART. 30
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

ART. 31
Il Difensore Civico - Istituzione e funzioni

1. Il Consiglio comunale ha facoltà di istituire l’ufficio del Difensore Civico, anche in forma associata con altri enti locali, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.

2. Il difensore Civico dovrà essere eletto dal consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 e dovrà essere dotato di mezzi e strumenti idonei per svolgere le sue mansioni.

3. Il Difensore Civico interviene, anche su propria iniziativa, nei casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’attività dei pubblici uffici che si presentino nei confronti del cittadino durante il procedimento amministrativo e nell’emanazione di atti.

4. Può rivolgersi all’ufficio qualsiasi cittadino, ente od associazione che abbia un diretto interesse al procedimento.

5. Il Difensore Civico opera nei confronti dell’Amministrazione comunale, delle aziende ed istituzioni dipendenti, dei concessionari dei servizi, delle società che gestiscono servizi pubblici nel territorio comunale.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo varranno le disposizioni contenute in apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO I
SERVIZI

ART. 32
Svolgimento dell’azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità e di trasparenza delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e in quelli ulteriori e/o diversi previsti dalle leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con enti sovracomunali.

ART. 33
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l’impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Le forme di gestione dei servizi pubblici del Comune si distinguono a seconda che si tratti di servizi a rilevanza economica, ovvero di servizi privi di rilevanza economica.

ART. 34
Servizi pubblici a rilevanza economica

1. I servizi pubblici comunali a rilevanza economica sono gestiti con le forme, le procedure e le modalità di cui all'art.113 del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni.

ART. 35
Servizi pubblici privi di rilevanza economica

1. La gestione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica avviene mediante affidamento diretto ad istituzioni, aziende speciali o società di capitali, in conformità alla legge

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all'affidamento diretto ai sensi del comma 1.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dallo stesso Comune.

4. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

ART. 36
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Per l'esercizio di servizi sociali il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", intese come organismi strumentali dell'ente locale dotati di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell’azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Anche la nomina degli eventuali rappresentanti della minoranza ha luogo in conformità e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall’ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
b) il Presidente, anch.esso nominato dal Sindaco fra i componenti del Consiglio di amministrazione;
c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, individuato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal loro statuto e dai regolamenti.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 37
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o dei consiglieri comunali, delibera apposite convenzioni, da stipularsi con altri enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 38
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi, con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, e per l'esercizio associato di funzioni.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio

ART. 39
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco o del Presidente della Provincia o del Presidente della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. L'approvazione dell'accordo di programma, in caso di opere pubbliche, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere medesime, che cessa di avere efficacia se le stesse non hanno inizio entro tre anni.

TITOLO V
RESPONSABILITA’

ART. 40
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio commessi con dolo o colpa grave.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART.41
Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i i membri del Collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 42
Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 43
Prescrizione dell’azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

ART. 44
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 45
Amministrazione dei beni comunali

1. Il funzionario comunale appositamente individuato dal Sindaco cura la tenuta dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

2. I beni patrimoniali comunali vengono, di regola, dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, o, comunque, da cespiti possono essere impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nell’acquisto di altri beni.

ART. 46
Contabilità comunale: il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini fissati dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Difensore Civico se eletto, o in mancanza il Segretario Comunale, nei tre giorni successivi nomina un commissario, scegliendolo tra i segretari comunali e provinciali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati, commercialisti, revisori dei conti, e docenti universitari nelle materie di diritto amministrativo, affinché detto schema venga predisposto d'ufficio entro i successivi sette giorni e sottoposto per l'approvazione ad opera del consiglio comunale entro un termine non superiore a qundici giorni dalla predisposizione, e di tale nomina dà comunicazione al Prefetto.

4. Qualora lo schema di bilancio non venga approvato nei termini di legge dal consiglio comunale, il commissario, nominato dal Difensore Civico se eletto, o in mancanza dal Segretario Comunale, con le modalità ed i termini di cui al comma precedente, nei due giorni successivi alla nomina, invia a ciascun consigliere ed al collegio dei revisori dei conti, con lettera notificata in forma amministrativa e trasmessa per conoscenza al Prefetto, l'avviso di convocazione della seduta, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per l'approvazione del bilancio, e con l'esplicita avvertenza che si procederà in via sostitutiva in caso di omissione dell'adempimento non dovuto a cause di forza maggiore. Trascorso il termine predetto, il commissario si sostituisce al consiglio provvedendo direttamente entro i successivi cinque giorni all'approvazione del bilancio medesimo, e dandone contestuale comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio. Non si applicano i termini previsti dai regolamenti comunali per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le ordinarie procedure.

5. La mancata adozione entro il termine del 30 settembre della deliberazione consiliare di riequilibrio della gestione, nei casi di cui all'art.193, secondo comma, del D. Lgs. 267/2000, è equiparata alla mancata approvazione del bilancio, e in tal caso si provvede a norma del comma precedente.

ART. 47
Contabilità comunale: il rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Il regolamento di contabilità disciplina la formazione e la pubblicazione del bilancio sociale del Comune.

ART. 48
Attività contrattuale

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dicontratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano in ogni caso le procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile dell'Ufficio o del servizio interessato.

4. Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente

ART. 49
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità alla legge.

2. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina, o dalla data di immediata eseguibilità della stessa, ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta. Ove nel collegio si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza triennale di cui sopra.

3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’ente.

4. Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. I revisori, ove riscontrino irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

6. Il Sindaco può invitare il Collegio dei revisori alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. Il Collegio stesso può essere sentito in ogni momento dai citati organi collegiali in ordine a specifici fatti e/o problemi di gestione.

7. Il Consiglio Comunale, nell’esame dei bilanci, dei conti, dei piani e dei programmi deve tenere in considerazione anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori.

8. Il regolamento di contabilità determinerà l’organizzazione e il funzionamento del collegio e ne specificherà i rapporti con gli organi elettivi, con gli organi gestionali e con le istituzioni.

ART. 50
Controllo della gestione

1. Il controllo di gestione viene effettuato al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, il grado di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi, obiettivi e risultati.

2. A tal fine, l'unità responsabile del controllo di gestione, con la cadenza periodica e le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, comunica i risultati agli amministratori per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili degli uffici e servizi per la valutazione sull'andamento della gestione.

TITOLO VII
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART.51
Organizzazione degli uffici

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dall'apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta Comunale in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Nell’attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Direttore Generale o, in mancanza, dal Segretario Comunale, assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione, e promuovono la semplificazione dei procedimenti.

3. Ai responsabili di uffici e servizi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto, o i regolamenti non riservano agli organi di governo dell'Ente o che non rientrano tra le funzioni e competenze assegnate al segretario o al direttore generale.

4. In particolare sono attribuiti ai responsabili di uffici o servizi i compiti elencati all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

5. Al responsabile del servizio di ragioneria spetta altresì l'attestazione relativa alla regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni che comportano impegni di spesa o diminuzioni di entrata

6. Allo stesso responsabile del servizio di ragioneria spetta anche la sottoscrizione dei mandati di pagamento, delle riversali d'incasso e di tutti gli altri atti contabili e finanziari. In sua assenza la funzione viene svolta dal sostituto.

7. I provvedimenti dei responsabili di servizi o uffici che comportino impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Gli atti di competenza del Direttore Generale, dei responsabili di uffici o servizi e del Segretario comunale non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza.

9. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

10.Gli incarichi esterni a tempo determinato non possono eccedere il periodo di durata in carica del Sindaco che ha proceduto alla nomina. Il rinnovo, l'interruzione anticipata e la revoca dei predetti incarichi sono disposti dal Sindaco.

11.Il personale dipendente non può di norma esercitare altra attività. In via eccezionale potranno essere concesse a richiesta, di volta in volta, deroghe se ritenute giustificate e compatibili con l’interesse generale.

12.L’Amministrazione assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione e aggiornamento professionale.

13. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

14. Il Comune promuove e favorisce lo svolgimento del servizio civile all'interno delle strutture comunali; favorisce, anche, la stipula di convenzioni con l'università e le istituzioni scolastiche per lo svolgimento di tirocini presso l'ente comunale.

15.All’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

ART.52
Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale generale nel rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente e da cui viene nominato, sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività quando non sia nominato un Direttore Generale. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, previa deliberazione di Giunta, per grave violazione dei doveri d'ufficio.

2. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme.

4. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Il Segretario può altresì svolgere, in base ad apposito provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore Generale.

ART. 53
Vice Segretario

1. Il Comune può dotarsi di un Vice-segretario, nominato dal Sindaco tra dipendenti o soggetti esterni in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

2. Il Vice-segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 54
Modificazioni e abrogazioni dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all’art.6 del D. Lgs. 267/2000.

2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata, relativamente allo stesso oggetto, nel corso della durata in carica del Consiglio stesso. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli adeguamenti di legge.

ART. 55
Adozione dei regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto si applicano quelli vigenti in quanto compatibili.

ART. 56
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale dello statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.


INDICE

  • Titolo I - Disposizioni Generali (artt.1 .5)
     
  • Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
    Capo I - Organi Istituzionali (art.6)
    Capo II - Consiglio Comunale (artt.7.16)
    Capo III . Il Sindaco (artt.17-20)
    Capo IV . La Giunta Comunale (artt.21.25)
     
  • Titolo III - Partecipazione popolare (artt.26-31)
     
  • Titolo IV - Attività amministrativa
    Capo I - Servizi (artt.32.36)
    Capo II - Forme associative e di cooperazione e accordi di programma (artt.37-39)
     
  • Titolo V - Responsabilità (artt.40 . 43)
     
  • Titolo VI - Finanza e contabilità (artt.44 . 50)
     
  • Titolo VII -Ordinamento degli uffici e del personale (artt.51 . 53)
     
  • Titolo VIII - Disposizioni finali e transitorie (artt.54.56)