IMU esenzioni e riduzioni
IMU - Esenzioni e Riduzioni
►Esenzioni
Uso gratuito
Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti (ulteriori dettagli nell'informativa completa 2019):
- grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli)
- il comodatario (utilizzatore) deve adibire l'alloggio come abitazione principale, ossia deve dimorare e risiedere all'interno dello stesso
- il comodante deve avere un solo immobile che concede in comodato ed eventualmente solo un altro immobile che adibisce ad abitazione principale
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia oltre a quelli sopra indicati, ricordando che per immobile si intende qualsiasi tipo di fabbricato, abitativo e non, terreno agricolo, area edificabile
- entrambi gli immobili, ossia quello concesso in comodato e l'abitazione principale del comodante, devono essere ubicati nello stesso Comune
- comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune
- entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali di lusso censite a catasto in categoria A1, A8, A9
- il contratto di comodato deve essere registrato
Solo qualora ricorrano le anzidette condizioni, alla base imponibile, ridotta del 50%, si applicano le aliquote ridotte stabilite per l'uso gratuito.
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►Esenzione terreni agricoli
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, sono esenti dal pagamento dell'IMU.
►Riduzioni
Immobili locati a canone concordato
Per gli immobili locati a canone concordato stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98 è prevista una riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal ComunePer ulteriori informazioni e per scaricare una brochure clicca cui
►Fabbricati di interesse storico o artistico
Per gli immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall’art. 10 del D.Lgs 42/2004 (vincolo diretto), la base imponibile è determinata come segue:
- Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore relativo alla categoria catastale dell’immobile x 50%
►Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
Per gli immobili di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione ministeriale IMU. L'attestazione deve contenere le seguenti informazioni:
- riferimenti anagrafici, comprensivi di codice fiscale del proprietario
- riferimenti catastali dell'immobile interessato dalle opere
- illustrazione dei lavori effettuati che devono rispondere ai criteri di cui all'art. art. 3, c. 1, lett. b) del DPR DPR 6/06/2001 n. 380 e s.m.
- la data di inizio e di fine lavori
- documentazione fotografica relativa alla condizione dell'immobile in periodo antecedente la realizzazione dei lavori