IMU esenzioni e riduzioni

IMU - Esenzioni e Riduzioni

►Esenzioni

Uso gratuito
Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti (ulteriori dettagli nell'informativa completa 2019):

  • grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli)
  • il comodatario (utilizzatore) deve adibire l'alloggio come abitazione principale, ossia deve dimorare e risiedere all'interno dello stesso
  • il comodante deve avere un solo immobile che concede in comodato ed eventualmente solo un altro immobile che adibisce ad abitazione principale
  • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia oltre a quelli sopra indicati, ricordando che per immobile si intende qualsiasi tipo di fabbricato, abitativo e non, terreno agricolo, area edificabile
  • entrambi gli immobili, ossia quello concesso in comodato e l'abitazione principale del comodante, devono essere ubicati nello stesso Comune
  • comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune
  • entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali di lusso censite a catasto in categoria A1, A8, A9
  • il contratto di comodato deve essere registrato

Solo qualora ricorrano le anzidette condizioni, alla base imponibile, ridotta del 50%, si applicano le aliquote ridotte stabilite per l'uso gratuito.

Per ulteriori informazioni e per scaricare una brochure clicca cui
 

►Esenzione terreni agricoli
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, sono esenti dal pagamento dell'IMU.
 

►Riduzioni

Immobili locati a canone concordato
Per gli immobili locati a canone concordato stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98 è prevista una riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune

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►Fabbricati di interesse storico o artistico

 

Per gli immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall’art. 10 del D.Lgs 42/2004 (vincolo diretto), la base imponibile è determinata come segue:

 

  • Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore relativo alla categoria catastale dell’immobile x 50%
     

►Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
Per gli immobili di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata con perizia a carico del proprietarioda allegare alla dichiarazione ministeriale IMU. L'attestazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • riferimenti anagrafici, comprensivi di codice fiscale del proprietario
  • riferimenti catastali dell'immobile interessato dalle opere
  • illustrazione dei lavori effettuati che devono rispondere ai criteri di cui all'art. art. 3, c. 1, lett. b) del DPR DPR 6/06/2001 n. 380 e s.m.
  • la data di inizio e di fine lavori
  • documentazione fotografica relativa alla condizione dell'immobile in periodo antecedente la realizzazione dei lavori