IMU ravvedimento operoso

►Ravvedimento operoso

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo si può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo irrogata nel caso di emissione di avviso di accertamento, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e s.m.). 
Il contribuente presenta all’ufficio tributi la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento, allegando copia del modello F24 utilizzato.

Le modalità di calcolo sono le seguenti:

  • Ravvedimento sprint
    Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento dell'imposta
    sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e interessi legali annui (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento
     
  • Ravvedimento breve
    Entro 30 giorni dal termine  previsto per il versamento dell'imposta
    sanzione del 1,5% e interessi legali annui (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento
     
  • Ravvedimento medio
    Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento dell'imposta
    sanzione del 1,67% interessi legali annui  (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento
     
  • Ravvedimento lungo
    Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento dell'imposta
    sanzione del 3,75% interessi legali annui   (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento 
     
  • Ravvedimento entro 2 anni
    Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento dell'imposta
    sanzione del 4,29% interessi legali annui  (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento 
     
  • Ravvedimento oltre 2 anni
    Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento dell'imposta
    sanzione del 5,00% interessi legali annui  (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento
     

Interessi percenutali dal 2015 ad oggi
 

  • 0,50% dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ( D.M. Economia 11/12/2014)
  • 0,20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016 ( D.M. Economia 11/12/2015)
  • 0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017 ( D.M. Economia 07/12/2016)
  • 0,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018 ( D.M. Economia 13/12/2017)
  • 0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019 ( D.M. Economia 12/12/2018)
  • 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020 ( D.M. Economia 12/12/2019) 
  • 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ( D.M. Economia 15/12/2020)
  • 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ( D.M. Economia 15/12/2021)