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Riconoscimento di figlio nascituro (non ancora nato) - Prericonoscimento

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E’ un procedimento diretto al riconoscimento del figlio concepito fuori dal matrimonio, con apposita dichiarazione posteriore al concepimento e anteriore alla nascita dello stesso (Art. 254 cc.).

A chi è rivolto

Ai futuri genitori non coniugati

Lo scopo di tale procedura è quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi a rendere la denuncia di nascita.
Il riconoscimento di un figlio nascituro si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all’Ufficiale di Stato Civile oppure in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento.
Con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", il legislatore ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento, prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali.

Come fare

Per lo svolgimento della pratica è necessario concordare un appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile ai recapiti sotto indicati.

Cosa serve

Requisiti
Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere richiesto:
• da chi abbia compiuto i sedici anni di età 
• quando vi sia uno stato di gravidanza conclamata della madre e i genitori non siano tra loro parenti o affini nei gradi che ostano il riconoscimento (articoli 250 e 251 del Codice Civile).

Documenti da presentare
• Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (Carta di identità, Passaporto o altro documento di identità equipollente);
• Un certificato medico in originale con data recente redatto dal medico di base o dal ginecologo che attesti le generalità complete della gestante (cognome, nome, data e luogo di nascita) e la settimana o mese di gravidanza. Il certificato dovrà presentare data, timbro e firma autografa del medico.

Inoltre, i cittadini stranieri devono presentare:
• Dichiarazione consolare di idoneità al riconoscimento, rilasciata dalla Rappresentanza Consolare del Paese straniero in Italia, ai sensi dell’art. 35 della Legge 218/1995 (Diritto Internazionale Privato) e del D.P.R. 396/2000, sempre che il rinvio alla legge straniera consenta l’instaurarsi del rapporto di filiazione. Tale dichiarazione deve essere legalizzata dalla Prefettura competente per territorio ove previsto.

Cosa si ottiene

Riconoscimento di figlio nascituro (non ancora nato) - Prericonoscimento

Il presente procedimento non sostituisce la dichiarazione di nascita che andrà comunque resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile entro 10 giorni dalla nascita del bambino.

Tempi e scadenze

Per lo svolgimento della pratica è necessario concordare un appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile ai recapiti sotto indicati.
A chiusura del procedimento, contestuale alla ricezione della dichiarazione, verrà rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento da presentare successivamente al momento della denuncia di nascita del figlio.

Condizioni di servizio

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Ultima modifica: giovedì, 21 agosto 2025

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